Nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiedeva di “revocare immediatamente le restrizioni all’uso dei sistemi d’arma occidentali consegnati all’Ucraina contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo”. Una risoluzione che ha carattere non vincolante, ma costituisce un passo avanti verso l’entrata in guerra ufficiale dell’Unione Europea nella guerra tra Russia e Ucraina. L’europarlamento ha anche sottolineato che le forniture insufficienti di munizioni e le restrizioni sul loro uso rischiano di annullare l’impatto degli sforzi compiuti finora.
É bene fare un po’ di chiarezza su alcuni punti. I numeri dicono che questa dichiarazione non è vera. Prima di tutto perchè finora all’Ucraina sono state fornite armi per decine di miliardi di euro. Armi che sono state gestite malissimo: lo confermano i rapporti interni degli USA che hanno più volte confermato come degli invii di armi e armamenti americani si siano perse le tracce. Una realtà confermata dal rapporto recentemente pubblicato da Opendatabot, portale ucraino che si occupa dei problemi e delle cifre relative alle armi, che ha parlato di oltre 270mila armi perse o rubate dal 24 febbraio 2022 a oggi. Praticamente di quasi la metà (il 40%) delle armi registrate gli ucraini non saprebbero che fine hanno fatto. Una situazione che è peggiorata nel 2024: sono state perse o rubate circa 78.217 unità armi. Armi che si suppone potrebbero servire per alimentare il prospero mercato della criminalità organizzata. Tra le armi scomparse ci sarebbero alcune di quelle inviate per “difendere” l’Ucraina: le scomparse maggiori si sarebbero registrate proprio nelle zone di conflitto, nella regione di Donetsk (19,4%) e nella regione di Zaporizhzhia (11,8%), nonché a Kiev (10%). Secondo Ukranian News, “I fucili d’assalto (27,8%) e le carabine (10,8%) sono quelli che vengono persi più spesso. E tra i modelli, il fucile d’assalto AK-74 è il leader – 51.008 unità (18,8%), così come le pistole PM (7,4%) e le carabine SKS (4,4%)”.
Altro dato che avrebbe dovuto far riflettere i parlamentari europei prima di votare la risoluzione dei giorni scorsi, solo il 12% delle armi scomparse sarebbero state rubate: il resto sarebbero “sparite” dagli arsenali ucraini. A nulla è servito il decreto firmato ad agosto dal presidente Zelensky che conferisce ai civili il diritto di dichiarare, possedere e utilizzare armi da fuoco e munizioni “ritrovate” per proteggersi dall’aggressione delle forze russe. Né il Registro elettronico unificato delle armi da fuoco operativo da giugno 2023: secondo il Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina, da allora il numero medio di domande mensili è quasi raddoppiato rispetto ai primi mesi di esistenza del Registro unificato delle armi. Numeri preoccupanti secondo la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC): “il vasto numero di armi non tracciate potrebbe costituire una riserva per la criminalità organizzata e i trafficanti. I crimini legati alle armi potrebbero aumentare, soprattutto dato l’elevato numero di utenti addestrati che tornano dalle linee del fronte. In un altro rapporto della stessa organizzazione si dice che “L’afflusso di armi in Ucraina dopo l’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022, aggiunto a una riserva di armi già ampia nel paese (soprattutto dopo lo scoppio del conflitto nel 2014), ha suscitato preoccupazione per la diffusione di queste armi nelle mani di criminali nell’Europa occidentale e per il possibile effetto sulle attività della criminalità organizzata”.
Tutto questo non è bastato a portare i parlamentari europei neo eletti a pensarci bene prima di consentire l’invio di armi non per la “difesa” ma per “attaccare” un altro paese. A far riflettere molti esperti europarlamentari avrebbe dovuto essere quanto previsto dal Diritto Internazionale Umanitario che da molti decenni (dalla fine della Seconda Guerra Mondiale) autorizza all’uso della forza solo per difesa e non per attaccare altri paesi. Poche, pochissime le eccezioni e sempre autorizzate dalle Nazioni Unite. Ad esempio, nel 2015, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approvò una risoluzione che autorizzava l’Unione europea all’uso della forza militare per combattere i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo meridionale (votarono a favore 14 dei 15 membri del Consiglio, il Venezuela si astenne).
Il nocciolo della questione della norma recentemente approvata dal Parlamento Europeo è il punto 8. In questo articolo si “invitano” gli Stati membri dell’Ue a venire meno a questi principi e a modificare tutte le loro leggi. Nel testo si parla di “revocare immediatamente le restrizioni all’uso di sistemi d’arma occidentali consegnati all’Ucraina contro legittimi obiettivi militari sul territorio russo”, le quali “ostacolano la capacità dell’Ucraina di esercitare pienamente il suo diritto all’autodifesa secondo il diritto internazionale” e la lasciano “esposta ad attacchi alla sua popolazione e alle sue infrastrutture”. Fino ad ora era possibile fornire armi solo a Paesi non in guerra o in caso di specifici accordi. Ad esempio, tra paesi della Nato o all’interno dell’Ue. Fornire armi ad un paese in guerra e che non fa parte né della Nato né dell’Ue (o con il quale non sono stati sottoscritti trattati appositi) è una violazione del Diritti Internazionale Umanitario. A questo si aggiunge che non trova giustificazione alcuna la decisione di fare questo per l’Ucraina e non agire nello stesso modo anche per altri paesi in difficoltà a causa degli attacchi di un paese invasore: perché non aiutare la Palestina invasa da Israele (anche questa è un paese vicino)? O la Libia? O…
E ancora. Con il punto 5 della risoluzione si invitano gli Stati membri ad “aumentare i loro finanziamenti per l’Ucraina e ad astenersi dal diminuire i loro contributi” e si evidenzia “la ferma convinzione che la Russia debba fornire un risarcimento finanziario per i danni causati in Ucraina”. Per tale ragione, la risoluzione “accoglie con favore la decisione del Consiglio di destinare le entrate straordinarie derivanti dai beni statali russi immobilizzati al Fondo di assistenza per l’Ucraina e allo Strumento per l’Ucraina”. Ancora una volta si rischia di cadere in errore: quelli sequestrati non sono “beni statali russi”, sono fondi privati i cui proprietari hanno già avviato cause in tribunale per ottenere la restituzione con gli interessi.
Al punto 7 della risoluzione votata nei giorni scorsi si sottolinea che l’Ucraina, in quanto “vittima di aggressione”, ha “il legittimo diritto all’autodifesa in linea con l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite” e si afferma che “la significativa” sebbene ancora insufficiente, assistenza militare fornita dall’UE, dagli USA e dai partner che la pensano allo stesso modo è concepita per consentire all’Ucraina di difendersi efficacemente da uno Stato aggressore”. Una palese contraddizione: “difendersi” o “ristabilire il pieno controllo su tutto il suo territorio riconosciuto a livello internazionale” non significano “attaccare”. C’è una contraddizione palese. Ad ammetterlo il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, leader di Forza Italia: “Noi siamo dalla parte della Ucraina. Ecco perché continueremo ad aiutarla politicamente, finanziariamente e anche militarmente, ma non siamo in guerra con la Russia”.
A proposito della citata Carta delle Nazioni Unite (e di una decine di altri trattati internazionali firmati dai paesi che hanno votato a favore della risoluzione del PE), è bene fare un po’ di chiarezza. Il diritto internazionale stabilisce che l’esistenza di una controversia è un presupposto per attivare dei metodi di risoluzione. Secondo la definizione fornita dalla Corte permanente di giustizia internazionale una “controversia” è un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, un’opposizione di tesi giuridiche o interessi che riguardano un rapporto disciplinato dal diritto internazionale. Una definizione che fa sorgere la necessità di una distinzione essenziale: quella tra dispute giuridiche e politiche. Le prime riguardano l’interpretazione o l’applicazione delle norme, le seconde riguardano gli interessi politici degli Stati e l’aspetto fattuale delle relazioni internazionali. La situazione in Ucraina conferma che il confine tra questi due tipi di controversie è estremamente labile e non di rado gli strumenti giuridici che vengono invocati dagli Stati per affrontare questioni hanno anche natura politica. La disputa tra Ucraina e Russia (come molte altre nei quali i paesi occidentali hanno pensato di dover dire la propria) è di natura politica.
Quale che sia la natura della disputa, la tanto sbandierata Carta delle Nazioni Unite prevede l’obbligo di risolvere le dispute attraverso mezzi pacifici e il divieto dell’uso della forza. Per farlo è necessario operare un’altra distinzione: quella tra mezzi diplomatici e mezzi arbitrali. I primi hanno l’obiettivo di facilitare l’accordo tra le parti, senza determinare ragioni o torti. Sono caratterizzati da esito non vincolante. L’obiettivo dei mezzi arbitrali è invece stabilire quale Stato è nel giusto e quale no. I metodi arbitrali conducono a una decisione che gli Stati sono obbligati a rispettare. Solitamente gli Stati ricorrano prima ai mezzi diplomatici e, solo in casi estremi, a quelli arbitrali. Per quanto riguarda i mezzi diplomatici, la Carta delle Nazioni Unite è il documento di riferimento. L’articolo 33 del documento ne fornisce una lista comprensiva. Anche la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che il principio del divieto dell’uso della forza, sancito nell’art. 2, par. 4, della Carta, appartiene al diritto consuetudinario. L’art 2, par. 4, vieta non solo l’uso della forza armata ma anche la semplice minaccia (anche se non è facile determinare cosa possa costituire minaccia). Prima di parlare di armi sarebbe obbligatorio il negoziato. Questo prevede colloqui diretti tra le parti. Altri mezzi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite sono i buoni uffici, ovvero l’intervento di una parte terza che agisce con l’obiettivo di indurre gli Stati parte di una contesa a intavolare un negoziato, o quantomeno di facilitare il dialogo. Tutto questo nella questione tra Russia e Ucraina non è mai avvenuto: i tavoli negoziali hanno visto quasi sempre la partecipazione di una sola delle parti e sono stati organizzati da chi aveva deciso di appoggiare una delle due parti (inviando miliardi di dollari di armi e armamenti). E le sanzioni nei confronti di una delle parti erano iniziate molto prima del febbraio 2022. Altro strumento previsto dalla Carta delle Nazioni Unite è la mediazione. In questo caso, il mediatore interviene in prima persona non per decidere ragioni e torti del caso, bensì per elaborare e proporre soluzioni pacifiche da proporre alle parti. Ci sono poi le commissioni d’inchiesta, che si occupano dell’accertamento dei fatti. Ultimo mezzo previsto dall’articolo 33 è la conciliazione, che racchiude in sé le funzioni di tutti gli altri strumenti. Di tutto questo non c’è traccia nella risoluzione votata dal PE nei giorni scorsi.
Quanto al diritto di difendersi da un attacco armato è previsto dall’articolo 51. Ma con una durata temporanea, giacché può essere esercitato “fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”. Da ciò deriva che il diritto di legittima difesa perde qualunque giustificazione nel momento in cui il Consiglio decida di agire direttamente contro l’aggressore. Il diritto di legittima difesa è esercitabile non solo dallo Stato vittima di un attacco armato, ma anche da parte di Stati terzi: si parla, a tal proposito, di legittima difesa collettiva, anch’essa espressamente prevista dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e sottoposta ad ulteriori condizioni rispetto alla legittima difesa individuale. Anche il concetto di “legittima difesa preventiva”, oggetto di numerose dispute e discussioni, non parla mai di “attacco”.
Anche i documenti dell’UE non parlano di “attacchi”. La politica di sicurezza e di “difesa” dell’UE si basa su due documenti: la Politica estera e di sicurezza comune (o PESC) e la Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). La prima, istituita dal trattato sull’Unione europea (TUE) nel 1993 e aggiornata dal trattato di Lisbona nel 2009, mira a “preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale, promuovere la cooperazione internazionale e consolidare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali”. La seconda è la parte della PESC relativa alla difesa e alla gestione delle crisi e comprende la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri dell’UE in materia di difesa. In essa si parla di “prevenzione” dei conflitti, di “mantenimento della pace”, di “azioni congiunte in materia di disarmo”, di consulenza in materia militare, di “assistenza umanitaria” e di “stabilizzazione post-conflitto”. Mai di entrare in guerra per attaccare un paese che non fa parte dell’Ue. Nemmeno se questo è stato a sua volta attaccato da un altro paese.
Anche l’Agenzia Europea della Difesa (AED), giunta nel 2024 al ventesimo anniversario dall’istituzione, non parla mai di attacchi: “sostiene i suoi 27 Stati membri nel miglioramento delle loro capacità di difesa attraverso la cooperazione europea”. Inoltre “agendo come facilitatore per i ministeri della Difesa disposti a impegnarsi in progetti di capacità collaborative, l’Agenzia è diventata il ‘fulcro’ per la cooperazione europea in materia di difesa, con competenze e reti che le consentono di sfruttare l’intero spettro delle capacità di difesa”. E anche qui non c’è traccia di “attacco” a paesi terzi.
Tutti i documenti approvati finora parlavano di cooperazione tra i paesi dell’Ue, di “difesa”, di cooperazione. Mai di attacco. Per nessun motivo. Di tutto questo nel documento appena approvato non c’è traccia. Anzi pare che alcuni (quanti?) degli europarlamentari non abbiano nemmeno capito bene cosa hanno votato. Stando a quanto riportato da un noto quotidiano, alcuni di loro (come Lara Magoni e Ruggero Razza di Fratelli d’Italia e Marco Falcone di Forza Italia) avrebbero ammesso di aver dato parere favorevole, ma hanno chiesto di correggere il voto che avevano espresso per errore!
Un errore (il loro e quello di molti altri che hanno votato a favore) che potrebbe cambiare radicalmente il Diritto Internazionale Umanitario e il significato della parola “pace” in tutto il mondo.